VENETO: Ripristinato l’obbligo di installazione Linee Vita

Aveva creato clamore e stupore nel settore sicurezza sul lavoro la delibera del settembre 2014 con cui la Regione Veneto eliminava l’obbligo di installazione di sistemi anticaduta di tipo permanente sulle coperture (L.R. 61/1985 articolo 79 bis). Era sembrata una netta retromarcia dopo anni di spinta all’utilizzo.

Quando vige l’obbligo?

Il 6 Marzo 2015, la Regione Veneto ci ripensa e torna sui propri passi. Infatti con delibera del 6/3/15 la Regione Veneto l’art. 1 modifica l’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e s.m.i. ripristinando l’obbligo della predisposizione di tali sistemi anticaduta.

L’obbligo di installazione vige nei seguenti casi:

– Nuovi edifici;

– Interventi strutturali su coperture esistenti;

– Presenza di impianti tecnologici.

Una nota importante per quanto attiene alla manutenzione. Non si obbliga al rispetto degli obblighi previsti dal produttore dei sistemi anticaduta. Si da la possibilità di eseguire la manutenzione anche solo prima dell’accesso alla copertura a prescindere dalla data di ultimo utilizzo.

La delibera

Vi riportiamo qui sotto l’estratto della delibera:

“1 bis. Le misure preventive e protettive di cui al comma 1 devono essere mantenute anche nella fase successiva al compimento dell’intervento edilizio nel caso in cui l’intervento riguardi la copertura degli edifici di nuova costruzione o interventi strutturali alla copertura di edifici esistenti e sulle coperture degli edifici medesimi vi sia la presenza di impianti tecnologici che necessitano di accessi frequenti e costanti per la loro manutenzione. Tali dispositivi di sicurezza, atti a consentire l’accesso alla copertura in quota per il transito dell’operatore in sicurezza fino al raggiungimento degli impianti tecnologici installati e lo stazionamento per la fase manutentiva, devono essere presenti in misura minima, sia tecnica che estetica, e senza impatto visivo nei casi di intervento su edifici a destinazione non produttiva, oppure a destinazione produttiva ma aventi materiali di copertura tradizionali. La revisione periodica dei predetti dispositivi di sicurezza, può essere fatta anche solo prima dell’accesso al tetto, se effettuato con l’uso dei dispositivi di sicurezza installati.”.

Qui potete scaricare il PDF della delibera -> Delibera Legislativa n° 5 del 6 Marzo 2015

Per informazione e richiesta preventivi visita www.micoantinfortunistica.it

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Articolo di:
Devis Cherubini
Punto di riferimento del nostro store, in Mico è responsabile dell'ufficio tecnico anticaduta. Nei suoi articoli trasmette la passione e la competenza sui temi dell'antinfortunistica.

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