Un’altra importante novità a livello europeo per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale (DPI). Il 9 Marzo 2016 il Parlamento Europeo ha adottato il Regolamento 2016/425 sui DPI che abroga la vecchia direttiva 89/686CEE. Il nuovo regolamento definisce gli obblighi che operatori economici definendo anche in modo chiaro i distributori identificandoli come: “qualsiasi persona fisica o giuridica inserita nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette DPI a disposizione sul mercato”.
Il ruolo di distributore comporta degli obblighi che sono elencati e definiti
dall’art, 11 del nuovo regolamento.
Sinteticamente viene richiesto:
1) che prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato verifichino che esso rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti;
2) che garantiscono, per il periodo in cui il DPI è sotto la loro responsabilità, le condizioni di deposito o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II.
3) che se ritengono che un DPI possa non essere conforme si assicurano che adeguate azioni vengano adottate;
4) che forniscano su richiesta delle autorità competenti le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI.
Trovati il nuovo regolamento DPI in italiano al seguente link:
REGOLAMENTO UE DPI 2016/425