Il D.Lgs. 81/2008 prevede l’utilizzo dei DPI solo quando l’adozione delle misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva non risulti sufficiente all’eliminazione di tutti i fattori di rischio. In altri termini, il DPI va utilizzato solo quando non è possibile eliminare il rischio.
Requisiti fondamentali dei DPI
- Essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro
- Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare un rischio maggiore per il lavoratore
- Devono tener conto delle esigenze ergonomiche e della salute del lavoratore.
Le categorie dei DPI
I DPI sono divisi in tre categorie, in funzione del tipo di rischio:
- I categoria: dispositivi di facile progettazione e destinati a salvaguardare gli utilizzatori da danni lievi che sono autocertificati dal produttore;
- II categoria: tutti quelli non rientranti nelle altre due categorie – rischio significativo come ad esempio occhi, mani, braccia, viso – prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato;
- III categoria: dispositivi di progettazione complessa e destinati a proteggere gli utenti da rischi di morte o di lesioni gravi che comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli agenti chimici aggressivi. Devo percorrere questo iter: prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato, e controllo della produzione.
I DPI devono, per legge, riportare il marchio CE il quale indica la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. Inoltre il dispositivo di sicurezza deve contenere un manuale di istruzioni per l’uso, conservazione, pulizia, manutenzione, data di scadenza, categoria e limiti d’uso possibilmente scritto nelle lingue ufficiali.